Lo Statuto B.S.A.

STATUTO DEL COMITATO B.S.A.

Ente Morale D.P. 28-06-1956 N. 1716

CENNO STORICO DEL COMITATO
Una adunanza, tenuta il 5 Maggio 1899 per iniziativa del conte Francesco Cavazza e di Alfonso Rubbiani, segnò l’inizio del COMITATO PER BOLOGNA STORICA E ARTISTICA, allo scopo di promuovere restauri e dare direttive per i lavori che si dovevano eseguire in occasione delle Decennali sacre, denominate comunemente Addobbi.
Nel 1902, Alfonso Rubbiani dettava una “Avvertenza d’arte per gli addobbi”, nella quale si consigliava, tra l’altro, di rispettare il “colore tradizionale che ha Bologna nelle sue vie e nelle sue case, notato come caratteristica dai viaggiatori, dagli artisti e dai poeti, e cioè le tinte calde, colorate, rossastre, ariose”.
Il Comitato aveva già forma, con cento soci, scelti fra i cultori delle Belle Arti, gli studiosi di Storia e gli amatori dei monumenti cittadini; aveva un Consiglio direttivo e un Presidente. Il primo presidente fu Gaetano Tacconi.
Il Comune fissò un sussidio annuo a titolo di “concorso a restauri artistici di privata iniziativa”.
Oltre a compiere e promuovere restauri privati, il Comitato diede l’opera sua anche per ripristinare antichi e importanti edifici pubblici: basta osservare il bellissimo centro della città. Così Bologna ha potuto salvare, conservare e migliorare l’aspetto caratteristico dei suoi principali monumenti.
Quanti di questi monumenti sono stati, in passato, deturpati o nascosti da ingombranti soprastrutture, e ora si possono ammirare nella loro primitiva bellezza!
Il Comitato nella sua molteplice attività, curò anche la pubblicazione di interessanti opere di carattere storico-artistico; e fece collocare numerose lapidi commemorative a ricordare luoghi, avvenimenti, scuole dello Studio, personaggi illustri, monumenti, mura e porte: la storia della città scritta nella pietra.
In data 16 Settembre 1942, con R.D., per le molte benemerenze nella tutela del nostro patrimonio storico e artistico, veniva concesso al Comitato la Medaglia d’Oro dei benemeriti delle Arti; e, con D.P. 28-6-1956 N. 1716, il Comitato veniva eretto in Ente Morale.

A.R.

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REPUBBLICA ITALIANA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto l’atto notarile in data 1° Marzo 1952, n. 16829 di repertorio, a rogito del dott. Francesco Comelli, notaio in Bologna, con il quale viene costituito in quella città un Ente scientifico-culturale denominato Associazione “Comitato per Bologna Storica e Artistica”;
Veduta la domanda del Presidente della suddetta Associazione, intesa ad ottenere l’erezione in Ente morale e l’approvazione dello statuto dell’Associazione stessa;
Veduto lo schema di Statuto predisposto dal Comitato soprariferito:
Veduto l’art. 12 del Codice civile;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1
L’Associazione “Comitato per Bologna storica e artistica”, con sede in Bologna, costituita con atto notarile in data 1° marzo 1952, n. 16829 di repertorio, a rogito del dott. Francesco Comelli, notaio in Bologna, è eretta in Ente morale.

Art. 2
E’ approvato lo statuto dell’Associazione soprariferita annesso al presente decreto e firmato, d’ordine del presidente della Repubblica, dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 28 giugno 1956.
F.to Gronchi
C.f.to Paolo Rossi

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STATUTO
dell’Associazione
“Comitato per Bologna Storica e Artistica”

TITOLO I

Costituzione, scopi, sede dell’Associazione

Art. 1
L’Associazione “Comitato per Bologna storica e artistica” ha sede in Bologna. Essa ha lo scopo di favorire, promuovere e curare quanto giovi al restauro e alla conservazione degli edifici storici ed artistici, pubblici e privati, ed in generale di tutelare il carattere della città.

Art 2
Il patrimonio dell’Associazione è formato:
a) della somma di L. 100.000;
b) dei beni immobili o mobili e dei valori che per acquisti, lasciti, donazioni o, comunque, vengano in proprietà dell’Associazione:
c) delle somme destinate a fornire speciali riserve o accantonamenti fino a che non siano erogate.

Art. 3
L’Associazione comprende due ordini di membri: soci effettivi ed onorari.
Possono essere nominati soci effettivi coloro che abbiano particolare conoscenza della storia e dell’arte della città o che per la loro posizione sociale siano in grado di agevolare il raggiungimento degli scopi per cui l’Associazione è costituita.
I soci effettivi versano annualmente una quota che sarà stabilita dall’assemblea generale dei soci.
Possono essere soci anche gli Enti e le Associazioni.

Art. 4
Possono essere nominati soci onorari studiosi di merito e di fama che con scritti e con opere abbiano addimostrato profonda conoscenza e vivo interesse della storia e dell’arte.
Possono altresì, essere nominati soci onorari gli Enti e le Associazioni che abbiano notevolmente contribuito al raggiungimento dei fini dell’Associazione.

Art. 5
I soci effettivi e gli onorari sono eletti dall’assemblea generale a maggioranza assoluta di voti.
I soci effettivi, qualora credano di dimettersi, debbono presentare per iscritto le dimissioni almeno tre mesi prima della fine dell’anno solare in corso.

TITOLO II

Organi dell’Associazione

Art. 6
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea generale;
b) il Consiglio direttivo;
c) la Presidenza.

Art. 7
L’Assemblea generale è costituita da tutti i soci. Essa si riunisce in via ordinaria una volta all’anno nel mesi di marzo, e in via straordinaria quante volte il Consiglio Direttivo lo deliberi, o ne venga fatta richiesta da almeno un decimo dei soci.

Art. 8
L’Assemblea generale è convocata dal Presidente mediante invito personale diretto ai soci almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Nell’avviso deve contenersi l’indicazione degli oggetti posti all’ordine del giorno.

Art. 9
In prima convocazione l’adunanza è valida con la presenza della metà più uno dei soci, e in seconda convocazione il giorno successivo, qualunque sia il numero dei presenti purché superiore a dieci.
Ogni socio ha diritto ad un voto ma può rappresentare per delega scritta altri due soci.

Art. 10
Le votazioni si fanno per alzata di mano o per appello nominale, e, trattandosi di persone, per scrutinio segreto.
In via del tutto eccezionale la nomina di persone può farsi anche per acclamazione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.
I soci che dichiarano di astenersi dal voto sono computati agli effetti di rendere legale l’adunanza, ma non agli effetti del numero dei votanti.
Nel caso di proposta di scioglimento dell’Associazione occorrerà il voto favorevole di almeno tre quarti dei membri effettivi.

Art. 11
Spetta all’Assemblea generale:
a) di nominare il Consiglio direttivo;
b) di nominare tre revisori dei conti, scelti tra i soci;
c) di deliberare sul consuntivo dell’anno precedente, previe relazioni del Consiglio direttivo e dei revisori dei conti;
d) di deliberare sulle proposte del Consiglio direttivo o su quelle dei soci poste all’ordine del giorno;
e) di deliberare sugli acquisti e alienazioni di immobili e sull’assunzione dei mutui.

Tutte le cariche sono gratuite e durano un triennio. I titolari sono rieleggibili.

Art. 12
Il Consiglio direttivo si compone di undici membri. Esso elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice-Presidente, il segretario, il vice-segretario, l’economo il quale adempie anche alle funzioni di tesoriere. Elegge anche uno o più consulenti artistici.

Il Consiglio delibera:
a) su tutte le questioni e le proposte che concernano il raggiungimento degli scopi dell’Associazione;
b) sulla accettazione di donazioni e lasciti, determinandone la regolamentazione e gli impieghi;
c) sul conferimento di premi e di medaglie a chi ne sia reputato meritevole;
d) formula l’ordine del giorno delle sedute dell’assemblea;
e) discute e approva il consuntivo da presentare annualmente al’assemblea generale sullo schema predisposto dall’economo-tesoriere.

In generale provvede all’amministrazione ordinaria e sull’attività della Associazione.

Art. 13
Il Presidente dirige e rappresenta legalmente la Associazione nei rapporti interni ed esterni; dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea generale e del Consiglio direttivo; convoca il Consiglio direttivo e stabilisce l’ordine del giorno delle sedute. Presiede l’Assemblea generale e il Consiglio direttivo, sovrintende e controlla la normale attività dell’Associazione.
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 14
Il segretario ha l’incarico della compilazione e registrazione di tutti gli atti e della corrispondenza, redige i verbali delle sedute, provvede alle comunicazioni alla stampa e sovrintende alle pubblicazioni dell’Associazione. Ha in consegna la biblioteca e l’archivio.
Il vice segretario coadiuva il segretario e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 15
L’economo-tesoriere provvede all’amministrazione del patrimonio, ha in consegna il mobiliare e tiene il servizio di cassa.
Deposita le somme liquide, non occorrenti alla normale gestione, presso l’Istituto o gli Istituti bancari designati dal Consiglio Direttivo.
Entro il mese di febbraio compila il conto consuntivo dell’esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre dell’anno precedente e lo sottopone all’esame ed approvazione del Consiglio, indi ai revisori dei conti per essere presentato all’assemblea entro il 31 marzo.
Art. 16
I revisori dei conti nominano tra loro il proprio Presidente. Essi controllano la gestione amministrativa dell’Associazione e ne riferiscono all’assemblea generale ordinaria insieme al consuntivo.

Art. 17
I consulenti artistici hanno il compito specifico di attuare le finalità artistiche dell’Associazione.

TITOLO III

Norme di amministrazione

Art. 18
I beni costituenti il patrimonio dell’Associazione debbono essere descritti in particolari inventari.
Le somme provenienti dalla alienazione dei beni, da lasciti o da donazioni o che comunque fossero da investirsi a patrimonio devono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o garantiti dallo Stato.

Art. 19
Le entrate sono costituite:
a) dall’ammontare delle quote sociali;
b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
c) dalle somme incassate per gli atti di liberalità e per qualsiasi altro titolo, come vendite di pubblicazioni, servizi resi a terzi, ecc.

Art. 20
L’Associazione non ha impiegati propri. Il Consiglio direttivo ha facoltà di provvedere ai servizi interni nel modo che riterrà migliore, esclusa ogni assunzione di personale.

Art. 21
Gli ordini o mandati di pagamento sono firmati dal presidente o da persona da lui delegata e controfirmati dall’economo-tesoriere.

Art. 22
Per quanto non previsto dal presente statuto la Associazione è regolata dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 23
Non oltre il mese di gennaio di ogni anno il Presidente trasmette al Ministero della pubblica istruzione una relazione sull’attività svolta dalla Associazione nell’anno precedente.

Visto: d’ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
T.to Paolo Rossi

COMITATO PER BOLOGNA STORICA E ARTISTICA

COMITATO PER BOLOGNA STORICA E ARTISTICA Ente Morale D.P. 28-6-1956 N. 1716 MEDAGLIA D’ORO AI BENEMERITI DELLE ARTI Strada Maggiore n° 71 | 40125 BOLOGNA | C.F. 80064570379